Modulistica IMU
DELIBERE E TARIFFE PUBBLICATE SU MEF
L’IMU, Imposta Municipale Propria, è il tributo istituito dal governo Monti nella manovra Salva-Italia del 2011 e si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari.
È operativa a decorrere dal gennaio 2012, e fino al 2013 è stata valida anche sull’abitazione principale.
Dal 2011 ad oggi la normativa IMU è stata sottoposta a diverse modifiche, l’ultima delle quali sopraggiunta con la Legge di Bilancio 2020, che ha cancellato la TASI, accorpandola di fatto all’IMU.
Chi deve pagare l’IMU?
Il versamento della tassa IMU è dovuto da coloro che sono in possesso degli immobili indicati nell’articolo 2 del Dlgs 504 del 1992, ovvero:
- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
PIÙ PRECISAMENTE L’IMU È OBBLIGATORIA PER CHI È:
- proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ma solo nel caso di abitazione “di lusso”);
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Come si paga l’IMU?
L’IMU viene pagata tramite il Modello F24 in due rate pari al 50% dell’imposta annua, oppure in una rata unica pari al 100%.
Quando si paga l’IMU?
Le due rate IMU scadono:
- il 16 giugno* (versamento dell’acconto);
- il 16 dicembre* (versamento del saldo).
* Nel caso però in cui i suddetti termini coincidano con un giorno festivo o prefestivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile. Se la scelta ricade sulla rata unica, l’IMU va versata entro il 16 giugno.
Chi non deve pagare l’IMU?
Dal 1° gennaio 2014 sono esenti dal pagamento dell’IMU i possessori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze. Quindi le uniche abitazioni principali per cui è ancora dovuta l’imposta sono quelle accatastate nelle cosiddette categorie “di lusso”: A/1, A/8 e A/9.
Per abitazione principale si intende l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Ciò significa che mancando anche uno di questi due requisiti, dimora fisica o residenza anagrafica, l’immobile è automaticamente considerato come seconda casa, e in quanto tale soggetto a IMU.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono invece esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle medesime categorie. Ad esempio, nel caso di due pertinenze accatastate in C/2, l’esenzione dall’IMU vale soltanto per una.
Inoltre l’IMU non deve essere pagata per i seguenti immobili:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- gli alloggi sociali;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Ma i casi di esenzione non finiscono qui. Dal 2016 infatti sono esenti dall’IMU anche i terreni agricoli ubicati nei Comuni elencati nella Circolare n. 9 del Ministero delle Finanze datata 14 giugno 1993. In più sono esenti i terreni agricoli:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori indicati nell’allegato A della legge 448 del 2001;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.